Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti concessori interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada. AI fini amministrativi le strade urbane di cui al comma 2 dell'articolo 2 c.d.s., lettere D e F (di scorrimento e di quartiere) sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. Il rilascio è fatto salvo i diritti di terzi (art. 27 del cds, comma 4). Lei potrà presentare le sue doglianze all'ente che rilascia la concessione, in prima battuta, ma poi, in caso voglia far valere le sue ragioni deve impugnare l'atto al TAR.
Giuseppe Carmagnini