Volevo domandare se nel caso di
"sosta sul marciapiede o su parte di strada riservata ai pedoni" art.
158/23, possa prevalere la consuetudine o addirittura l'usocapione in quanto mi
hanno multato il motorino che si trovava sì sul marciapiede, ma su una porzione
dello stesso che si trova tra due verande esterne occupate da due ristoranti. Inoltre
in quel tratto, che
serve solo l'ingresso di casa mia, il passaggio dei pedoni è comunque
garantito, così come l'accesso allo stabile. da notare, e qui potrebbe valere
quanto sopra, che i motorini sono sempre stati parcheggiati dai diversi
condomini nel corso degli anni, diventando non solo una
consuetudine, ma quasi una occupazione continuata, libera e pacifica da parte
degli stessi.
Premesso che la domanda posta interessa maggiormente la sfera del codice civile che non quella di cui trattasi del codice della strada, chi scrive è del parere che non sia possibile alla luce della legislazione vigente, entrare in possesso di una porzione di marciapiede pubblico mediante l’istituto dell’usucapione, atteso che lo stesso rientra tra i beni demaniali (c.d. “demanio accidentale) per i quali non si possono acquistare diritti reali a seguito dell’applicazione di norme privatistiche.
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