Salve, dato che navigando in internet non ho trovato argomenti che trattassero il mio problema chiedo a voi di aiutarmi, dato che a fine mese parto per le vacanze volevo sapere cosa dice la legge a riguardo il trasporto di bambini nel sedile anteriore dell'auto, io ho un figlio di 4 anni e presto avrà un fratellino volevo sapere se potevo trasportare nel sedile anteriore mio figlio ovviamente assicurato con un seggiolino omologato e adatto per la sua corporatura e legato con le cinture di sicurezza dell'auto e dato che ne ho la possibilità se l'airbag passeggero deve rimanere attivo o disattivarlo , chiedo questo anche perchè quando ci sarà l'altro figlio dietro ci sarà la madre con il piccolo in culla e il seggiolino al momento sarebbe di ingombro. Nell'attesa di una vostra risposta vi porgo i più cordiali saluti e buone ferie Francesco
Il Decreto Legislativo 13 marzo 2006, n. 150 ha apportato sostanziali modifiche in merito all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli
Si riporta pertanto il suddetto decreto di per sé sufficientemente esaustivo, restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Odello Ivano
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;
Visto il nuovo codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli articoli 172, 126-bis
e 169;
Vista la direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso
inferiore a 3,5 tonnellate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della
salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo n.
285 del 1992
1. L'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
«Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi
di ritenuta per bambini). - 1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle
categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura
di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia.
I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con
un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato
secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo e' tenuto ad assicurarsi
della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3
sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di età fino a tre anni non possono
viaggiare;
b) i bambini di età superiore ai tre anni possono
occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando
viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di
piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non
essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione
che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un
passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando
un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto
da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche
in maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei
veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono
seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini
devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente
presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo
quanto previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3
devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza,
quando sono seduti ed il veicolo e' in movimento, mediante cartelli o
pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva
2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta
informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona
designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di
polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio
antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati
regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni
previste dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di
certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti
autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie
particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono
controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale
certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo
previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su
richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della
certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di
rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al
trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano
in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento
di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di
cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in
soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti
al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a
condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore
ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta,
cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,00 euro a
275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde
il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto chi e' tenuto
alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un
periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno
due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di
ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro a
138,00 euro.
12. Chiunque importa o produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di
ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12,
ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa
confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
Art. 2.
Modifiche alla tabella allegata all'articolo 126-bis del
decreto legislativo n. 285 del 1992
1. Nella tabella allegata all'articolo 126-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «articolo 172 commi 8 e
9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 172 commi 10 e 11».
Art. 3.
Modifiche all'articolo 169, comma 5 del decreto
legislativo n. 285 del 1992
1. Il comma 5 dell'articolo 169 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
«5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il
trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a
dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età
non inferiore ad anni sedici.».
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Storace, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli