Volevo chiedere come comportarsi con i bambini nei posti posteriori di veicoli senza cinture all'omologazione (fiat 500, camper antecedenti il 1996, etc.). L'art.172 consente esplicitamente solo l'accompagnamento dei bimbi di età inferiori a tre anni. E per quelli un po' più grandi? E se non sono accompagnati? Analogamente, come interpretare l'art.169 che consente il trasporto di minori di anni dieci in numero superiore ai posti previsti dalla carta di circolazione? In questo caso i sistemi di ritenuta non sono obbligatori anche se i bimbi hanno più di tre anni (altrimenti si viola l'art. 172)?
La questione è complessa e non mi illudo di fornire una risposta condivisa da tutti, proprio perchè la norma è imprecisa nella sua formulazione.
Dalla lettura dell'articolo 72 pare evidente che le cinture debbano essere montate sui veicoli predisposti sin dall'origine con gli idonei punti
di attacco. E' così chiaro che se un veicolo di interesse storico e collezionistico non ne è dotato (quindi legittimamente) perchè non era
predisposto e non ha punti di attacco nemmeno per il posto del conducente, è ammesso alla circolazione in deroga all'articolo 72 e di conseguenza,
all'articolo 172 per quel che concerne l'obbligo di indossarle.
L'articolo 172 prevede così un obbligo generico di indossare le cinture a carico di tutti gli occupanti di alcune categorie internazionali di
veicoli; è ovvio che se le cinture non sono, legittimamente, presenti, non potrà sussistere tale obbligo e questo dovrebbe essere evidente, dato
che se mancano, ad esempio, al posto conducente, non si comprenderebbe come il veicolo potrebbe circolare legittimamente.
Per i bambini la cosa si complica; vediamo di riassumere i punti di tale disciplina
bambini i di età inferiore ai tre anni:
bambini di età
superiore ai tre anni ma inferiore ai dodici:
quindi, pare proprio che il sistema che regola il trasporto dei piccoli passeggeri sia più rigoroso e ammetta deroghe solo in particolari casi
sopra riportati. Sarà poi ancora più rigoroso una volta recepita la nuova normativa europea2003/20/CE che modifica la 91/671/CEE con particolare
attenzione ai bambini (abbiamo tempo sino al 9 maggio 2006), ma per ora è intutile anticipare i tempi, dato che gli Stati europei potranno
introdurre particolari deroghe.
Nel caso di trasporto in soprannumero dovrebbe valere la stessa regola, cioè se minore di tre anni e uno dei passeggeri posteriori ha più di 16
anni, può essere trasportato su tali posti anche in sovrannumero (sino a due bambini di età max di 10 anni); è escluso quindi che sia
trasportabile sul posto anteriore il bambino che ha meno di tre anni, magari insieme alla madre - è escluso che occupi i posti posteriori se
almeno uno dei passeggeri non ha compiuto 16 anni e tutto ciò anche se mancano i dispositivi.
Se hanno più di tre anni, ma meno di 10, i bambini possono essere trasportati per l'articolo 169 (due bambini in sovrannumero); per quel che
riguarda l'articolo 172 direi che (ma qui siamo in campo interpretativo) possono essere trasportati poichè il sitema di ritenuta non è presente
(infatti non vi sarà legittimamente il sistema di ritenuta per il posto x+1 e x+2, dove x si intende il numero massimo dei posti indicati nel
documento di circolazione), in quanto l'obbligo grava su tutti gli occupanti di un veicolo che sia munito dei sistemi di ritenuta e in questo
caso, essendovi una condizione legittimante al trasporto in sovrannumero (l'art. 169) direi che tale norma legittima anche l'assenza dell'obbligo
per questi soggetti di usare gli appositi sistemi di ritenuta in quanto legittimamente non presenti.
Per quanto riguarda il trasporto di bambini senza l'uso degli appositi sistemi di ritenuta, al di fuori dei casi consentiti, si applica la
sanzione di cui all'articolo 172, con decurtazione dei punti a carico del conducente, ovvero della persona tenuta alla sorveglianza dei minori
(non sto qui a specificare il concetto perchè al di fuori del quesito).
Spero di essere stato, per quanto possibile, chiaro.
Giuseppe Carmagnini
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