volevo delle informazioni sulle sanzioni e sul punteggio tolto al
conducente nel caso in cui i passeggeri non indossino la cintura di
sicurezza.
Ringraziandovi anticipatamente porgo distinti saluti.
Luca
L’art. 172 comma 8 del D. Lgs. n. 285 del 20.04.1992 (nuovo Codice
della Strada) fa obbligo al conducente ed ai passeggeri di prestabilite
categorie di veicoli di fare uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di
ritenuta previsti. Il conducente del veicolo risponde della persistente
efficienza di tali dispositivi e della violazione scaturente dal loro mancato
uso da parte di un passeggero minorenne (se al momento della constatazione sul
veicolo stesso non è presente chi è tenuto alla sorveglianza del minore
stesso).
In relazione al recente D.L. n. 151 del 27.06.2003 la sanzione
amministrativa prevede il pagamento di una somma di € 68,25 e la perdita di 5
punti-patente. Lo stesso D.L. ha aggiunto al comma 8 il seguente periodo “” quando
il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di
cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici
giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI “””
Per quanto sopra, della eventuale sanzione al passeggero maggiorenne
sull’inosservanza della norma, il conducente, se proprietario del veicolo, ne
risponde solamente ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 (Modifiche al sistema
penale), la quale all’art. 6 (solidarietà) dice che “” il
proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la
violazione….. è obbligato in solido con l’autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuto, se non prova che la cosa è stata
utilizzata contro la sua volontà….
“”.
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