Buongiorno, la mia richiesta si riferisce all'obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo, relativo ad un auto ferma da alcune settimane, in sosta in area condominiale.
Dovendo
necessariamente interessare le disposizioni di cui all'art. 1 della legge n. 990
del 1969 ed all'art. 2 del dpr n. 973 del 1970, oggetto di altri quesiti
presenti nel sito, credo che la mia domanda sia collegata alla possibilità o
meno di qualificare l'area in questione come "aperta alla circolazione del
pubblico".
Si tratta di un'area condominiale adibita al parcheggio delle auto dei conḍmini
posta al piano terra (cd piano pilotis) adiacente ai portoni condominiali
d'ingresso.
Alla
predetta area, pavimentata e circoscritta da un muretto di recinzione, possono
accedere soltanto le auto dei condomini in possesso della chiave che aziona il
cancello elettrico che affaccia sulla pubblica via, e pertanto non è possibile
qualificare la zona come "aperta al pubblico transito dei veicoli".
Poichè la stessa area, nella parte frontale dell'edificio, non adibita a zona di
parcheggio anche se contigua ad essa, viene utilizzata per accedere ai portoni e
da qui agli appartamenti dei conḍmini, sono presenti sul muro di recinzione, di
fianco ai cancelli per i veicoli, dei varchi pedonali aperti per permettere il
passaggio delle persone.
Tutto cị premesso, per l'auto ivi parcheggiata, sussiste in tal caso un obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo sanzionabile dalla polizia municipale, e comunque, è ravvisabile una completa applicazione delle disposizioni del codice della strada? Vi ringrazio. Gianluca T.
Nelle aree private interdette al pubblico transito non vige l’obbligo di assicurare il veicolo e quindi di esporre il contrassegno assicurativo.
Per “interdetto al pubblico transito” si intende veicolare e pedonale: il cancello deve essere oltre che per i veicoli anche per i pedoni.
R Buscia
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