Grazie. Giorgio
In linea generale, l’art. 1
della Legge n. 990 del 24.12.1969 dice che tutti i veicoli a motore senza guida
di rotaie, compresi i filoveicoli ed i rimorchi, non possono essere posti in
circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non
siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi
prevista dall’art. 2054 del codice civile.Questa è la norma di massima, poi nel D.P.R. n.
973 del 24.11.1970 (regolamento di esecuzione della L. 990/69) all’art. 2 si
aggiunge che ai fini dell’applicazione della legge sono equiparate alle strade
di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla
circolazione del pubblico.
Stante quanto sopra, se l’area ove avviene
l’esposizione degli autoveicoli, da te citata, è aperta al pubblico transito
dei pedoni e non vi è apposta alcuna recinzione, la stessa deve essere
considerata, pur privata, come aperta alla circolazione del pubblico, ed i
veicoli in sosta su di essa (la sosta è una fase passiva della circolazione)
devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile
prevista dalla L. 990/69.
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