Art. 186 Guida sotto l'influenza dell'alcool
1. E' vietato guidare in
stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca
piu' grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8
grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei
mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora
sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da sei mesi ad un anno.
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in
ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di
un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t.
o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del
ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la
sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti,
anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre
disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi
dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso
appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può
essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia
commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente
lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso
di cui al comma 2-bis.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le
pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo
per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il
tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e
2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il
veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere
fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina
autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le
normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono
interamente a carico del trasgressore.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito
positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale
di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino
ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti
e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta
degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte
delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini
equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti
di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio
1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l),
l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene
di cui al comma 2, lettera c).
La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse
modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e'
disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8.
Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per
il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai
sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine
di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine
fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della
patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma
restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto,
in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della
visita medica di cui al comma 8.