-
Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
- adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
-
limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di
veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e
naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro
dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree
urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
- stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di
strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla
classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensita' o la
sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti,
prima di' immettersi su una determinata strada, I'obbligo di
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
-
riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei
servizi di soccorso, nonche' di quelli adibiti al servizio di
persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del
contrassegno speciale ovvero a servizi di linea per lo
stazionamento ai capilinea;
- stabilire aree nelle quali e' autorizzato il parcheggio dei
veicoli;
-
stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al
pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di
controllo di durata della sosta, anche senza custodia del
veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in
conformita' alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di
concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le aree urbane;
-
prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per
il carico e lo scarico di cose;
- istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al
parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
-
riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi
pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
-
I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20 salvo
che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
-
Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i
provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del
prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a),
sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti
indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di
competenza del comune, che li adotta
-
Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere
militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere
accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali
condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la
sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali
condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con
limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
-
Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
per i problemi delle aree urbane.
-
Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della
carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino
lo scorrimento del traffico.
-
I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti
proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione
e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per
migliorare la viabilità urbana.
-
Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia
o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi
di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su
parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve
riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza
custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale
obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area
pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per quelle definite "A"
dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e
in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente
individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e
condizioni particolari di traffico.
-
I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le
aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti
del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,
sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul
territorio. In caso di urgenza il provvedimento potra' essere adottato
con ordinanza del sindaco, ancorchè di modifica o integrazione della
deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza
urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare
l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle
zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva
emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono
individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale
facolta', nonche' le modalita' di riscossione del pagamento e le
categorie dei veicoli esentati.
-
Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
-
Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di
particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed
esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno
facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo
gratuito od oneroso.
-
Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco
previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla
giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
-
Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della
circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento dl
una somma da
euro 74 a euro 296 .
-
Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel
presente articolo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
euro 36,00 a
euro 148,00 .
La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai
mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 70 a € 285
-
Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata per
ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione.
Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 22,00 a euro 88,00
e la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo per il quale si
protrae la violazione.
- 15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato,
coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre
persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente
l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 675 a euro 2.714. Se nell’attività sono impiegati
minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione
accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI