Art. 6.
Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o
inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute
nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle
direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente
la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, o
su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in
particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la
circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento
sono stabilite l eventuali deroghe.
Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune
prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi
determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e
di spazio.
Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2
sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.
L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza
di cui all'art. 5, comma 3:
disporre, per il tempo strettamente necessario,
la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di
utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e
improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o
ad esigenze di carattere tecnico;
stabilire obblighi, divieti e limitazioni di
carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di
essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle
esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle
strade;
riservare corsie, anche protette, a determinate
categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli
destinati a determinati usi;
vietare o limitare o subordinare al pagamento di
una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi
antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve
o ghiaccio;
vietare temporaneamente la sosta su strade o
tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia,
rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di
quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
per le strade e le autostrade statali dal capo
dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
per le strade regionali, dal presidente della
giunta;
per le strade provinciali, dal presidente della
provincia;
per le strade comunali e le strade vicinali, dal
sindaco;
per le strade militari, dal comandante della
regione militare territoriale.
Per le strade e le autostrade in concessione, i
poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal
concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di
urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la
preventiva comunicazione al concedente, che puo' revocare gli stessi. Il
prefetto, inoltre, nei giorni fissati con apposito calendario, da
emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, puo' vietare la
circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento
sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.
Nell'ambito degli aereoporti aperti al traffico aereo
civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la
circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico e' riservata
rispettivamente al direttore della circoscrizione aereoportuale
competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario,
i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformita' alle norme
del presente codice. Nell'ambito degli aereoporti ove le aerostazioni
siano affidate in gestione a enti o societa', il potere di ordinanza
viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale
competente per territorio, sentiti gli enti e le societa' interessati.
Le autorita' che hanno disposto la sospensione della
circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare,
per esigenze gravi e indifferibili, o per accertate necessita', deroghe
o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che
l'autorita' competente non
disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla
classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di
strade la precedenza e' stabilita dagli enti proprietari, sempre sulla
base della classificazione di cui all'art. 2, comma 2. In caso di
controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori
pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali
da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha
la precedenza.
L'ente proprietario della strada a precedenza, quando
la intensita' o la sicurezza
del traffico lo richiedano, puo',
con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di
immettersi sulla strada a precedenza.
Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza,
appartenenti allo stesso ente, I'ente
deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di
arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza
appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere
stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga
raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici.
Chiunque non ottempera ai provvedimenti di
sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 143,00 a
euro 573 . Se la violazione e' commessa dal conducente di un veicolo
adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa e' del
pagamento di una somma da
euro 370 a € 1485 . In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo da uno a quattro mesi,
nonche' della sospensione della carta di
circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II
del titolo VI.
Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 22,00 a
euro 88,00 .
Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e
limitazioni previsti nel presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro 74 a € 296 .
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa e' del pagamento di
una somma da
euro 35,00 a
euro 143,00 ; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro
ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo
di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
Nelle ipotesi di' violazione del comma 12
I'agente accertatore intima al
conducente di non proseguire il viaggio finchè non
spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta
nel luogo in cui e stata accertata la violazione costituisce intralcio
alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo
vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra e' fatta menzione nel
verbale di contestazione. Durante la sosta la
responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente.
Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente e' da due a
sei mesi.