Asfaltatura strada interpoderale -

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Domanda

Buongiorno, gentilmente avrei un dubbio circa la possibilità di poter asfaltare o quanto meno spianare la stradella interpoderale (che attualmente si trova allo stato di terreno) dalla quale ho accesso per contratto d'acquisto alla mia villetta. Le chiedo ciò in quanto trovandosi la strada molto più in alto del livello della mia casa, durante le piogge convoglia una sorta di fiume che scende dalla montagna. Qualora fosse possibile, essendo l'unico proprietario ad avere il sopra citato problema, potrei sapere come andrebbero ripartite le spese ed a chi dovrei rivolgermi per farla asfaltare? Probabilmente la domanda sarà banale, ma da poco più di un anno, alla stradella, è stato attribuito il nome con relativo numero civico, Mi scuso per essere stato così prolisso e La ringrazio anticipatamente.

Risposta

Analizziamo innanzitutto la natura giuridica della strada interpoderale.
L'articolo 2, comma 2, codice della strada, classifica le strade (aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali) riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis. Itinerari ciclopedonali.

Il successivo comma 5 stabilisce che:
"Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti e proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune".
Il successivo comma 6 stabilisce che:
"Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie) ed F (strade locali: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade) si distinguono in:

A - Statali, quando…
B - Regionali, quando …
C - Provinciali, quando…
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del seguente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali".
L'articolo 3, comma 1, n. 52, codice della strada definisce la strada vicinale (o poderale o di bonifica) come la strada fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
Ci si chiede, quindi, se sia corretto considerare la locuzione "strade vicinali" sinonimo di "strade interpoderali", considerato che il vigente Codice della Strada e la precedente normativa in materia non comprendono tra le categorie delle strade quelle interpoderali.
Le strade si distinguono a seconda del soggetto proprietario, potendo avere natura "demaniale", "vicinale" o "privata". Sono private le vie cosiddette agrarie o vicinali private costituite dai passaggi in comunione incidentale tra i proprietari dei fondi latistanti serviti da quei medesimi passaggi. Sono vicinali pubbliche le vie di proprietà privata, soggette a pubblico transito. In concreto, il sedime della vicinale, compresi accessori e pertinenze, è privato, di proprietà dei titolari dei terreni latistanti, mentre l'ente pubblico è titolare di un diritto reale di transito a norma dell'art. 825 c.c.
Tale diritto può essersi costituito nei modi più diversi, ossia mediante un titolo negoziale, per usucapione o attraverso gli istituti dell' "immemorabile", cioè dell'uso della strada da parte della collettività da tempo, appunto, immemorabile o della "decatio ad patriam", che si configura quando i proprietari mettono a disposizione del pubblico la strada, assoggettandola all'uso collettivo.l
Sono, invece, demaniali le strade che appartengono agli Enti pubblici. L'appartenenza delle strade al demanio comunale è prevista e regolata dal combinato disposto degli artt. 824 e 822 co. II c.c.
L'istituto della vicinalità, nonostante una certa imprecisione che da sempre ha connotato la nozione di "strada vicinale", può essere inteso come la qualità della strada di essere di proprietà privata ma soggetta a pubblico transito, concorrendo a costituire la categoria più importante dei beni di cui all'art. 825 del Codice Civile "Diritti demaniali su beni altrui". La strada vicinale può essere o meno soggetta ad uso pubblico. La dottrina parla di strade vicinali provate o agrarie o interpoderali e le distingue dalle strade vicinali pubbliche soggette ad uso pubblico.
La strada agraria è una strada interpoderale destinata al servizio dei fondi, dal parziale conferimento dei quali ha tratto origine, ed è soggetta al transito dei proprietari dei fondi serviti e del tutto sprovvista di alcun carattere di pubblicità. Gli utenti ne godono jure domini, per diritto di proprietà.
Di strada vicinale pubblica, può invece parlarsi quando oltre al transito dei proprietari frontisti e in consecuzione si svolga anche il pubblico transito della generalità dei cittadini.
La strada vicinale acquista il carattere di strada pubblica per intervento del Comune mediante un provvedimento di classificazione, in conseguenza del quale la strada risulta sottoposta allo stesso regime giuridico dei beni demaniali, per l'appunto previsto dal sopra citato art. 825 del Codice Civile.
Caratteristica comune ad entrambe le categorie di vicinali è che la proprietà del suolo è sempre a titolarità dei frontisti che ne godono iure communionis e non iure servitutis.
La principale differenza fra le due categorie di strade vicinali è rappresentata dal fatto che le vicinali pubbliche sono strade di interesse amministrativo, che, nell'ambito del sistema dei diritti reali, permette di sottoporle ad una regolamentazione speciale che trae origine dall'allegato F (artt. 1,9,18,19,20,51,e 84) della legge 20 marzo 1865 n. 2248 e dal D.L.Lgt. 1° settembre 1918, n. 1146 e rimanda al Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile. Per contro le strade vicinali private restano estranee alla disciplina pubblicistica risultando escusivamente regolate da norme di diritto privato. La Corte di Cassazione (Sez. II, sentenza n. 2591 del 28 agosto 1971) ritiene che la formula "strade vicinali" in senso proprio, valga a designare solo quelle strade le quali risultino soggette a pubblico transito, cioè caratterizzate da un diritto reale di uso pubblico a favore della collettività.
Dal punto di vista delle conseguenze di carattere economico, per le strade vicinali soggette ad uso pubblico (ossia pubbliche), il Comune è obbligato a concorrere alla spesa per la loro "manutenzione, sistemazione e ricostruzione", ai sensi dell'art. 3 del Decreto Luogotenenziale del 1 settembre 1918, n. 1446, in una misura che varia a seconda dell'importanza della strada: da un minimo di un quinto della spesa, sino ad arrivare alla metà.
Al contrario, per le strade private non sorge alcun obbligo a carico del Comune, ma soltanto una facoltà: cosicchè le spese per la lora sistemazione sono necessariamente ripartite tra i soli proprietari, i quali possono, ma soltanto laddove lo vogliano, costituirsi in Consorzio.
Prescindendo dai criteri secondo i quali si può stabilire caso per caso se si tratti o meno di una strada vicinale cieè di una strada privata gravata da servitù di uso pubblico, si può in definitiva affermare:
a)   Il Comune ha l'obbligo di concorrere alle spese di manutenzione nei limiti stabiliti dall'art. 3 d.l. lgt. n. 1446/1918, da un quinto alla metà;
b)   Le spese residue sono a carico degli UTENTI E NON DEI PROPRIETARI della strada, in tal senso vedasi T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1989, n. 277, ove si precisa che fra i cosiddetti utenti "siano da annoverare tutti coloro che, in base a un concreto accertamento di fatto, presuntivamente ritraggono dall'utilizzo della strada un effettivo e concreto giovamento in misura e con modalità nettamente differenziate rispetto a tutti gli altri che pure ne fanno uso";
c)   Se gli utenti non provvedono il Comune può eseguire d'ufficio la manutenzione, rivalendosi poi sugli utenti (art. 15 d.l.lgt. cit.; artt. 52 e 378 l. n. 2248/1865, all. f).
d)   In caso di inerzia dei privati, il Comune DEVE tempestivamente provvedere alla manutenzione, perché risponde nei confronti di terzi per i danni eventualmente provocati dalla manutenzione, a nulla rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell'area: così Cass., sez. III, 15 giugno 1979, n. 3387. Infatti v'è l'obbligo della p.a. "di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le disposizioni di legge e di regolamento all'uopo predisposte, nonché le comuni norme di prudenza e di diligenza dal principio, primario e fondamentale del neminem laedere".
Le vicinali sono strade sempre ad uso pubblico anche se di natura catastale privata.
Alla luce delle considerazioni suesposte, si consoglia di rivolgersi all'Ufficio Tecnico comunale per avere contezza della natura della strada in oggetto, al fine di poter fare le valutazioni suindicate, in riferimento ai soggetti obbligati alla manutenzione della strada (a norma dell'articolo 14, codice della strada) e alla suddivisione delle relative spese.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Dott. MASSAVELLI Marco
Giugno 2010

 
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