Per effetto dell'articolo 219-bis del codice della strada, qualora per una violazione sia prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, essa deve essere applicata anche se il veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione non richiede tale abilitazione.
Per cui, anche nel caso di guida in stato di ebbrezza di un velocipede, qualora il conducente sia titolare di patente (o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, cioè il cosiddetto "patentino"), il documento deve essere ritirato dagli operatori di polizia stradale e trasmesso alla prefettura per la sospensione.
Luca Tassoni
Giugno 2010