Pedone, precedenza e art 190 Codice della Strada -

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Domanda

E' sempre stata mia convinzione che il pedone ha la precedenza SOLO quando si trovi già sulle strisce bianche di attraverrsamento.
Questi non può scendere dal marciapiede o avventurarsi sulle strisce se prima non si è accertato che non ci siano veicoli in avvicinamento.
Non può considerare l'attraversamento come un prolungamento di un marciapiede o di un'isola salvagente.
Di conseguenza, deve la pecedenza ai veicoli prima di iniziare l'attraversamento.
I veicoli hanno quindi la precedenza sui pedoni che si accingono ad attraversare, quando non sono ancora sulle strisce.
Pur tenendo conto che i conducenti debbano adottare uno stile di guida che tenga conto di azioni improvvise ed inconsulte.
L'articolo 190, però, non ne fa cenno.
E' una mia errata interpretazione?

Art. 190. Comportamento dei pedoni.
...................
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6.È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

Grazie
Paolo

Risposta

L'articolo 190 del codice della strada si occupa, come anche evidenziato nella rubrica medesima, del comportamento dei pedoni.
Le disposizioni relative al comportamento dei conducenti di veicoli nei confronti dei pedoni sono invece contenute nel successivo articolo 191, il quale recita come segue:

"1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla, e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 599,00."

Sia il comma 1 che il comma 2 impongono l'obbligo di precedenza ai conducenti nei confronti dei pedoni. Tuttavia, questi ultimi devono essere già sul relativo attraversamento per godere della precedenza attribuita, anche perché quando il pedone si trova ancora sul marciapiede o su un'altra infrastruttura ad esso riservata non è naturalmente possibile il conflitto con gli altri utenti della strada che circolano sui veicoli.

Chiaramente, se il pedone si trova sul marciapiede e rimane inerte, non incombe effettivamente alcun obbligo da parte dei conducenti di fermarsi e concedere la precedenza. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 141 i conducenti dei veicoli devono tenere una particolare prudenza in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e si tenga conto che qualora il pedone, dapprima fermo sul marciapiede, inizi anche di poco l'attraversamento occupando anche una piccola porzione della segnaletica orizzontale sulla carreggiata, i veicoli si devono fermare per concedere la precedenza imposta dall'articolo 191 del codice.


Luca Tassoni
Gennaio 2010

 
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