Rom minore di anni 14 che chiede l'elemosina -

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Domanda

Il rom che pratica accattonaggio sfruttando 1 minore degli anni 14, può essere trasportato in ufficio di P.S. facendo uso dell'auto di servizio o  si configurerebbe una privazione della libertà personale ? Grazie

Risposta

La legge 15 luglio 2009, n. 94 (c.d. Pacchetto Sicurezza 2009) ha modificato, tra l'altro anche il codice penale.
In particolare, l'articolo 671, "Impiego di minori nell'accattonaggio" è stato abrogato e sostituito da un nuovo reato (questa volta, rientrante tra i delitti) previsto dal nuovo articolo 660 octies, rubricato, anch'esso, "Impiego di minori nell'accattonaggio".
Tale norma prescrive:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni".
E', quindi, chiaro che l'avvalersi per mendicare di una persona minore degli anni 14, come nel caso oggetto del quesito, costituisce reato punito dall'articolo 600 octies citato.
Se il soggetto maggiorenne che si avvale del minore è compiutamente identificabile direttamente su strada, non essendo previsto l'arresto in flagranza, ma semplicemente la denuncia a piede libero, allora, gli atti necessari per la comunicazione di notizia di reato potranno essere redatti e consegnati alla persona sottoposta alle indagini, direttamente sulla strada.
Altrimenti, si applica l'articolo 349, comma 4, codice di procedura penale:

Art. 349.
"Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto".

L'accompagnamento presso i propri uffici, ovviamente, e necessariamente, effettuato con l'autoveicolo di servizio, costituisce un momento di privazione della libertà personale: infatti, l'articolo 349, comma 5, citato, prevede che dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è compiuto si dia immediata notizia alla Procura della Repubblica, di regola mediante comunicazione via fax o telefonica. La pattuglia operante deve redigere apposito "verbale di fermo e accompagnamento per identificazione", indicando, il giorno, l'ora e la località ove la persona è stata fermata, e soprattutto i motivi che hanno imposto tale fermo e tale accompagnamento presso i propri uffici per l'identificazione del soggetto (nel caso di specie, l'aver commesso il reato di cui all'articolo 600 octies, cod. pen., e l'essere la persona, un cittadino straniero, magari privo di documenti di identificazione o con documenti per i quali sussistano dubbi sulla loro genuinità).
Tale verbale, inserito nel fascicolo della comunicazione di notizia di reato, che verrà inoltrato alla Procura della Repubblica, serve per giustificare la privazione della libertà personale del soggetto fermato.


dott. MASSAVELLI Marco
Novembre 2009

 
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