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L'a.c. non ha ancora provveduto alla fornitura delle uniformi di servizio, sicchè alcuni operatori di pm espletano il servizio, unilateralmente, in abiti civili rifiutandosi, tra l'altro, di indossare la casacca, ad alta visibilità, con la scritta "polizia locale". Quali inadempienze incorrono gli operatori e quali i rischi del datore di lavoro in caso di infortunio sul servizio senza la casacca.
La legge 7 marzo 1986, n. 65, Legge-
Art. 4 -
I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:
1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
…
E' certo che il regolamento del servizio di polizia municipale del Comune dei colleghi che pongono il quesito prevederà, di sicuro, che il servizio deve essere svolto in uniforme, che deve avere le caratteristiche stabilite, a norma del successivo articolo 6, legge-
Trattandosi di dotazione obbligatoria di servizio, è onere del datore di lavoro fornire tale dotazione ai propri dipendenti, rispondendo, il datore medesimo, per la inosservanza della normativa antinfortunistica (Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, Sentenza 13 giugno -
Quindi, è obbligo dei dipendenti pretendere che il datore di lavoro fornisca tutte le dotazioni che siano previste come obbligatorie (ed è il caso della divisa, per gli operatori di polizia municipale).
Per quanto concerne l'utilizzo della casacca con la scritta "Polizia Locale", l'articolo 183, regolamento di esecuzione c.d.s., in materia di servizio di polizia stradale prescrive:
Art. 183 (Art. 43 Cod. Str.)
(Visibilita' degli agenti del traffico)
1. Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.
2. Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilita', il personale di cui al comma 1 deve indossare almeno il berretto o il casco, ovvero altro copricapo, e manicotti sugli avambracci di tessuto come indicato al comma 1 (fig. II.475/a). I predetti capi di vestiario possono essere di tipo asportabile. Il casco protettivo previsto dall'articolo 171 del codice deve essere corredato di una fascia in pellicola vinilica bianca rifrangente di altezza non inferiore a 3 cm.
3. E' consentito l'uso di gambali o di fasce su di essi, in tessuto rifrangente quando si opera in particolari condizioni di visibilita' notturna (fig. II.475/b).
4. Anche i cinturoni, le bandoliere, gli spallacci, le fondine, i borselli ed altri capi od oggetti di buffetteria possono essere utilmente confezionati in tutto o in parte con tessuti rifrangenti.
5. I capi di vestiario o dell'uniforme quali cappotti, impermeabili, giacche a vento, giubbetti o simili devono essere dotati di bande in tessuto rifrangente, di almeno 2 cm, a contorno della fascia toracica e del bordo inferiore.
6. Apposito capo di vestiario in tessuto rifrangente bianco o grigio -
7. Le norme del presente articolo si applicano anche al personale militare in servizio a norma dell'articolo 12, comma 4 del codice.
8. I tessuti rifrangenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere uguali a quelli utilizzati per gli indumenti previsti dall'articolo 37, comma 4, cui deve essere aggiunto il tessuto
rifrangente bianco.
9. La pellicola vinilica bianca rifrangente di cui al comma 2 deve avere caratteristiche fotometriche corrispondenti alla classe 1 del disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9.
La suddetta casacca è considerata, dalla normativa antinfortunistica (si veda il d.lgs. 81/2008), un D.P.I. (dispositivo di protezione individuale) e il suo è obbligatorio, in determinati casi (come quello succitato).
Quindi, se il datore di lavoro non fornisce gli strumenti di lavoro (e la divisa è uno strumento di lavoro) ai propri dipendenti, è responsabile per l'inadempimento (tra l'altro, si noti come le scarpe della divisa possano essere considerate dotazioni antinfortunistica, e quindi la mancata fornitura prevede pesanti sanzioni a carico del datore di lavoro).
Ma se il datore fornisce ai lavoratori i D.P.I. (e la casacca rifrangente con la scritta "Polizia Locale" è da considerarsi tale) e i lavoratori si rifiutano di utilizzarli, allora sono questi ultimi ad essere sanzionabili per il mancato utilizzo, quando prescritto come obbligatorio. Sarà,poi, onere del datore di lavoro giustificare la mancata fornitura della divisa (si ribadisce, da fornire obbligatoriamente).
dott. MASSAVELLI Marco
Settembre 2010