Reato in presenza di un agente di PM armato e fuori servizio -

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Polizia
Domanda

Vorrei una delucidazione in merito ad un agente di Polizia Locale che si trova al di fuori del servizio con arma al seguito nel territorio di appartenenza, se e quali siano i suoi ruoli nel tentativo di un reato commesso da una persona. Si agisce come libero cittadino???? E' vero invece che possiamo agire al di fuori del servizio e nell'arco delle 24 ore nel territorio di appartenenza in relazione al codice della strada? grazie  anticipatamente. l'occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti

Risposta

Il quesito posto tiene occupate giurisprudenza e dottrina, da molti anni, in dibattiti, opinioni, decisioni, pareri molto diversi tra loro: vi è chi sostiene che gli operatori di polizia municipale mantengono la qualifica di agenti di P.G. anche fuori dal servizio; vi è chi sostiene, invece, il contrario, che, cioè, la qualifica di P.G. si mantenga esclusivamente durante l'orario del servizio.
Analizziamo la normativa di riferimento.

La legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale (legge 7 marzo 1986, n. 65), all'articolo 5, stabilisce:

Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.

1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:    
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;     
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;     
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.   
…omissis…


Per quanto concerne le funzioni di polizia giudiziaria, attualmente, il riferimento va agli articoli 55 e segg., codice di procedura penale.

In particolare, l'articolo 57, codice di procedura penale, prescrive:

Art. 57.
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
…omissis…
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) …omissis…
b) …omissis…e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.
Secondo una parte della dottrina, agli appartenenti la polizia municipale sarebbe applicabile il comma 2, lettera b) del citato articolo 57, mentre una diversa parte della dottrina ritiene applicabile il comma 3 del medesimo articolo, in quanto l'articolo 221, comma 3, dell'abrogato codice di procedura penale, citato nella legge 65/86 sarebbe stato ripreso nel citato comma 3 dell'articolo 57, con rinvio alla disciplina dettata alla legge 65/86, attributiva della qualifica di polizia giudiziaria.
Di diverso avviso è stato invece il Tribunale di Forlì che, con sentenza n. 238, del 21.05.2008, ha statuito il principio secondo cui gli operatori di polizia municipale sono in servizio ventiquattrore su ventiquattro, mantenendo in maniera permanente la qualifica di polizia giudiziaria, anche fuori servizio.
Secondo la citata sentenza,  non è plausibile la tesi che l'articolo 57, codice di procedura penale, delimiterebbe l'attività di agenti di polizia giudiziaria degli operatori di polizia municipale nel senso temporale ovvero oggettivo essendo evidente come tale prerogativa, prevista dalla legge, non possa incontrare limiti laddove accada di dover fronteggiare situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza pubblica.
La Corte di Cassazione, con sentenze n. 1193 del 26.04.1994 , e n. 1869 del 8 febbraio 1993, ha stabilito l'applicabilità  dei limiti di cui all'articolo 57, ad eccezione dei casi in cui all'accertamento dei reati di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza e che richieda un intervento al fine di acquisizione probatoria, la Polizia Municipale può intervenire anche fuori orario di lavoro.
Nello stesso senso si è pronunciato anche il Procuratore della Repubblica di Modena, il quale ha stabilito:" Poiché gli addetti al servizio di polizia municipale hanno le funzioni di P.G. loro conferito dall'art. 5 L. 65/86 è da ritenersi che essi debbano riferire le notizie di reato loro pervenute "comunque" e quindi anche in situazioni esterne all'esercizio delle proprie funzioni…..devesi ritenere che il momento informativo … prescinde dalle limitazioni temporali, a differenza del momento operativo che risente della locuzione "quando sono in servizio"… ".

A parere di chi scrive, l'operatore di polizia municipale mantiene, in via continuativa, secondo la disposizione di cui all'articolo 5, legge-quadro, la qualifica di polizia giudiziaria, concordando con l'opinione di chi sostiene la tesi del rinvio all'articolo 57, comma 3, codice di procedura penale, che nulla indica in termini di durata temporale della qualifica di P.G., e che rinvia, per la disciplina, alla legge che attribuisce la qualifica (cioè la legge 65/86, la quale, anch'essa, non impone limiti temporali al possesso della qualifica di P.G.).
Nulla questio, invece, per quanto riguarda la qualifica di polizia stradale: dal combinato disposto degli articoli 5, legge 65/86 e 12, codice della strada, si evince che gli operatori di polizia municipale mantengono, permanentemente, la qualifica di polizia stradale.


dott. MASSAVELLI Marco
Febbraio 2010

 
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