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La patente ritirata ai sensi dell'art. 128 c. 2 (per non essersi presentato a visita di revisione come disposto dalla MCTC): la patente deve essere spedita alla MCTC od alla Prefettura del luogo di accertamento.
Trattandosi di sanzione accessoria C. 3 dell'articolo 128), la patente deve essere inviata alla prefettura dove è stata accertata la violazione.
Giuseppe Carmagnini
Dicembre 2009