Contestazione articolo 126-bis -

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Notifiche ricorsi
Domanda

Premesso che veniva notificato un verbale da parte del comando di P.M. ai sensi dell'art. 142 comma 8 poichè detta violazione non veniva contestata immediatamente; che avverso detto  verbale veniva proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace; che nonostante il ricorso pendente l'ufficio di P.M. ha contestato l'art. 126 bis al proprietario intestatario dell'autovettura, per non aver comunicato i dati di chi era alla guida al momento dell'avvenuta infrazione; si chiede a questa Spett.le Associazione se prima di contestare l'art. 126 bis ,si doveva aspettare che il G d. P. si pronunciasse in merito al primo verbale. Può il Giudice  annullare il verbale  e condannare il comune alle spese processuali.

Risposta

La risposta è negativa, nonostante un inspiegabile parere del Ministero dell'interno alla prefettura di Bologna. La giurisprudenza di legittimità e gran parte di quella di merito hanno diversamente e correttamente concluso che il termine assegnato per la comunicazione dei dati del conducente è perentorio e indisponibile da parte dell'obbligato, per cui la presentazione del ricorso non ne sospende il decorso, tanto è vero che la legge prevede una sanzione senza deroghe se non viene effettuata la comunicazione. Tenga conto che l'effetto sospensivo previsto dal legislatore nell'articolo 126-bis è esplicitamente riferito solo alla decurtazione dei punti, che non avviene finchè il procedimento non è definitivo, ma non anche per l'obbligo di comunicare.

Giuseppe Carmagnini
Ottobre 2010

 
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