Occupazione del marciapiede con gazebo con conseguente intralcio anche del posto disabili -

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Disabili

Vi scrivo poiche' sul marciapiede lungo il parcheggio disabili e' stato installato un gazebo di un locale vineria aperto fino a notte fonda che di fatto ha creato una barriera architettonica. Inoltre gli avventori del locale quasi tutti i giorni (e sere) parcheggiano in doppia fila (impedendo l'uso del normale parcheggio lungo il marciapiede, del  parcheggio disabili ed in divieto di sosta davanti ai cassonetti). Il  municipio XVII di Roma, a cui come condomini ci siamo rivolti come  competente, ci risponde che il gazebo e' installato a 50 cm dal ciglio  del marciapiede.  Ma tale spazio non e' assolutamente sufficiente ne' per passare dato che vi e' anche il palo ne' per aprire completamente  lo sportello dell'auto. E' possibile che la legge permetta la creazione di barriere  architettoniche invece dell'abbattimento? Cosa ci  consigliate di fare  per far decadere l'autorizzazione di tale gazebo e far in modo che i parcheggi ritornino ad essere utilizzabili, soprattutto il parcheggio per  persone disabili? Vi ringrazio per l'interessamento

Risposta

L'articolo 20, codice della strada, in materia di occupazione della sede stradale, al comma 3, stabilisce:
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

L'occupazione di suolo pubblico, anche da parte di dehor, deve essere necessariamente autorizzata, nel caso del centro abitato, dal competente ufficio comunale.
L'autorizzazione all'occupazione contiene specifiche prescrizioni, in particolare in merito all'esatta ubicazione dell'occupazione, alle sue dimensioni e a particolari interessi pubblici che necessitano di tutela rispetto all'interesse privato di chi richiede ed effettua l'occupazione.
Tale autorizzazione viene rilasciata, di regola, previo parere positivo del competente Comando di Polizia Municipale, che, effettuando apposito sopralluogo, deve verificare il rispetto delle disposizioni previste dal codice della strada, dal regolamento di esecuzione e dalle eventuali norme regolamentari comunali in merito all'occupazione del suolo pubblico.
Quindi, l'occupazione oggetto del quesito è stata regolarmente autorizzata dal competente ufficio comunale, sulla base di motivazioni che sono specificate nel corpo del medesimo provvedimento: è importante, quindi, conoscere e valutare le motivazioni addotte che hanno permesso il rilascio dell'autorizzazione secondo le quelle determinate modalità, indicate nel quesito, per poter sostenere che l'occupazione, così come è stata autorizzata e realizzata, non rispetta le norme di legge o regolamento, e impedisce di fruire di un parcheggio riservato a persone invalide.
Per quanto concerne, infine, i veicoli in sosta vietata, che impediscono la libera fruizione dello stallo di sosta riservato a veicolo di persona invalida, è necessario presentare un esposto al Comando di Polizia Municipale, per sollecitare i passaggi e i controlli a campione da parte degli agenti, indicando gli orari e i giorni nei quali il problema si presenta con più frequenza.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.


dott. MASSAVELLI Marco
Aprile 2010

 
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