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Si tratta di un ingresso a volta di un borgo largo metri 2,33 con un altezza pari a m 1,90 nell'ambito urbano in prossimità di una strada dove la larghezza obbliga le auto a sfiorare l'ingresso della volta. Attualmente il comune aveva fatto, giustamente, un' ordinanza per l'installazione di barriere di protezione pedoni per impedire che motocicli imboccassero velocemente la volta con il rischio di investire i pedoni.Gli interventi sommariamente hanno interessato l'inserimento di barriere a protezione dei pedoni in transito sotto la volta di accesso al Borgo. Alcuni cittadini hanno protestato per l'inserimento di queste barriere, il dirigente del comune per non farsi stressare è intenzionato ad eliminarne una e ripermettere ai motocicli di utilizzare il passaggio ristretto con il rischio di investire i pedoni. Esiste un regolamento nazionale per impedire al comune di mettere in pericolo i pedoni?
Grazie
Il codice della strada ha come sua primaria finalità di ordine sociale ed economico perseguita dallo Stato, la tutela della sicurezza delle persone nella circolazione stradale (articolo 1, codice della strada).
Tale finalità deve essere perseguita da ciascun soggetto (privato o pubblico) che sia interessato alla circolazione stradale: a norma dell'articolo 13, comma 1, codice della strada, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo de strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti la strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico.
Sulla base di questi principi generali, ed entrando nel merito del quesito, innanzitutto si deve sottolineare come non esista una larghezza minima della carreggiata delle strade, ma è l'ente deputato alla regolamentazione della circolazione (nel caso di specie, il Comune) che, valutando l'intensità del traffico, la presenza di spazi per la sosta, la presenza di utenti deboli (quali ciclisti e pedoni), decide le modalità di regolamentazione della singola strada.
Esiste invece un limite minimo per la larghezza delle corsie di marcia che varia in ragione della classificazione della strada.
Infatti, a norma dell'articolo 140, ragolamento di esecuzione del c.d.s., la larghezza delle corsie, deve essere scelta tra i moduli 2,75 m -
Inoltre il decreto ministeriale 5 novembre 2001, concernente "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" prevede:
" Una larghezza minima della corsia di marcia di mt 3,50
" Una larghezza del marciapiede non inferiore a mt 1,50
A norma del paragrafo 4.3.5, inoltre, va precisato che per le strade urbane di classe D-
In alternativa al marciapiede, nel caso in cui le caratteristiche del luogo non permettano la sua realizzazione, è possibili creare un "Passaggio pedonale", definito all'articolo 3, comma 1, n. 36, codice della strada come la parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
Come protezione del passaggio pedonale, a protezione quindi dei pedoni che vi transitano, possono essere utilizzate transenne o appositi paletti, posti ad una distanza dal confine stradale, al massimo, di un metro, per permettere, appunto, il transito dei pedoni in sicurezza, ed il passaggio dei veicoli, evitando che questi ultimi mettano a rischio il transito pedonale.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Dott. MASSAVELLI Marco
Aprile 2010