ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI
a) tutti i locali adibiti a Pubblici Esercizi o Negozi (Alimentari e non) devono essere provvisti di WC per i clienti ?
b) il gestore può rifiutare l'uso del wc anche a chi non consuma ?
c) quando il gestore può rifiutare di vendere i propri prodotti a un cliente ?
d) quali i requisiti di coloro che gestiscono insieme al titolare o che possono sostituirlo ? I nominativi vanno comunicati al Comune o annotati sulla autorizzazione/DIA ?
In merito ai
quesiti A e B il Ministero della Salute, interpellato sull'argomento, ha
risposto che vige l'obbligo della presenza dei servizi igienici negli esercizi
di somministrazione ma che non esistono norme sul loro utilizzo da parte dei
soggetti diversi dalla clientela quindi ne consegue che la sola sensibilità e la
disponibilità degli esercenti gestori degli esercizi può garantire la risposta
alle esigenze dei predetti soggetti. Tale obbligo, in alcuni Comuni, è dettato
dai regolamenti comunali, ad esempio l'art. 53 del Regolamento di Polizia urbana
del comune di Roma stabilisce che "I titolari di esercizi pubblici, che a norma
del Regolamento d'Igiene debbono disporre di gabinetti di decenza, sono tenuti a
consentire l'uso a chiunque ne faccia richiesta, sebbene non faccia parte
dell'abituale clientela."
Per la richiesta C non è specificato di che attività si tratti. Ad es. negli
esercizi di somministrazione è vietato somministrare alcolici a minori o a
persone ubriache. Ma e' obbligatorio per l'esercente di pubblici esercizi
fornire le proprie prestazioni a coloro che ne fanno richiesta e ne
corrispondono il prezzo (v. art.187 RD 635/40 Reg. es.Tulps in rif. art.221bis
Tulps).La richiesta D così come e' formulata e' troppo generica non si comprende
di quale attività si tratti nè cosa si intenda per "coloro che gestiscono
insieme al titolare o che possono sostituirlo". Comunque i requisiti non sono
richiesti per i dipendenti.
Ivano Breccolotto
GENNAIO 2009