ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI

a)      tutti i locali adibiti a Pubblici Esercizi o Negozi (Alimentari e  non) devono essere provvisti di WC per i clienti ?

b)      il gestore può rifiutare l'uso del wc anche a chi non consuma ?

c)      quando il gestore può rifiutare di vendere i propri prodotti a un  cliente ?

d)     quali i requisiti di coloro che gestiscono insieme al titolare o che  possono sostituirlo ? I nominativi vanno comunicati al Comune o annotati sulla autorizzazione/DIA ?

In merito ai quesiti A e B il Ministero della Salute, interpellato sull'argomento, ha risposto che vige l'obbligo della presenza dei servizi igienici negli esercizi di somministrazione ma che non esistono norme sul loro utilizzo da parte dei soggetti diversi dalla clientela quindi ne consegue che la sola sensibilità e la disponibilità degli esercenti gestori degli esercizi può garantire la risposta alle esigenze dei predetti soggetti. Tale obbligo, in alcuni Comuni, è dettato dai regolamenti comunali, ad esempio l'art. 53 del Regolamento di Polizia urbana del comune di Roma stabilisce che "I titolari di esercizi pubblici, che a norma del Regolamento d'Igiene debbono disporre di gabinetti di decenza, sono tenuti a consentire l'uso a chiunque ne faccia richiesta, sebbene non faccia parte dell'abituale clientela."
Per la richiesta C non è specificato di che attività si tratti. Ad es. negli esercizi di somministrazione è vietato somministrare alcolici a minori o a persone ubriache. Ma e' obbligatorio per l'esercente di pubblici esercizi fornire le proprie prestazioni a coloro che ne fanno richiesta e ne corrispondono il prezzo (v. art.187 RD 635/40 Reg. es.Tulps in rif. art.221bis Tulps).La richiesta D così come e' formulata e' troppo generica non si comprende di quale attività si tratti nè cosa si intenda per "coloro che gestiscono insieme al titolare o che possono sostituirlo". Comunque i requisiti non sono richiesti per i dipendenti.

Ivano Breccolotto

GENNAIO 2009