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Buonasera, oggi mi è stata recapitata una contravvenzione per eccesso di velocità, indicando nel verbale che era stato installato un segnale mobile di avvertimento 270mt prima del laser. il segnale ne sono sicuro non era presente e se lo fosse stato non era assolutamente visibile. inoltre la pattuglia aveva installato il laser su una laterale ed era appostata una cinquantina di metri più avanti. volevo chiederle se la multa è contestabile?? tra segnale di avvertimento e punto di rilievo non dovrebbero esserci 400mt?? la ringrazio!
La Corte di Cassazione Civile, con sentenza 2 ottobre 2012, n. 16775, precisa che:
“Quanto alla collocazione ed alla visibilità del cartello di preavviso della presenza della postazione di controllo, incombe alla parte opponente, a fronte della presunzione di legittimità dell'attività amministrativa, dimostrare l'eventuale difetto di conformità dello stesso alle prescrizioni degli artt. 79 ed 80 del reg. C.d.S., in quanto all’onere della prova non può sostituirsi la generica personale opinione della parte (in tal senso, Cass. 9 gennaio 2009 n. 309 e Cass. 12 aprile 2011 n. 8281)”.
Per quanto concerne la distanza tra cartello e postazione, il Ministero dell’interno, con circolare 20 agosto 2007, ha prescritto che:
“Sciogliendo la riserva di cui al punto 4.3 della circolare p.n. del 3 agosto u.s., si comunica che è stato sottoscritto il Decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, attuativo delle disposizioni dell'art. 146, comma 6-
In proposito, nel rinviare al provvedimento per quanto concerne le indicazioni relative al contenuto del messaggio, si richiama l'attenzione sulle disposizioni degli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale precisando che:
a) il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata" in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l'andamento plano-
Tale assunto è stato confermato dalla Direttiva del Ministero dell'interno 14/8/2009 prot.300/A/10307/09/144/5/20/3, che così ha disposto, abrogando nel contempo il paragrafo 2 della circolare del 20 agosto 2007:
"(...) Le loro carattteristiche e le modalità di impiego sono state stabilite con decreto adottato dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, in data 15 agosto 2007.
In proposito, nel rinviare a tale provvedimento per quanto concerne le indicazioni relative al contenuto del messaggio, si richiama l'attenzione sugli articoli 2 e 3 precisando che:
a) il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata" in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità predominante. Salvo casi particolari, in cui l'andamento plano-
dott. Marco MASSAVELLI
novembre 2013