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Ghiaccio su strada responsabilità ente proprietario

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Domanda

Domenica alla guida della mia Fiat Multipla per rientrare a Bologna al termine di una settimana di vacanza in Moena (TN), stavo prudentemente scendendo lungo Via Madonnina, dove avevamo affittato un appartamento, quando giunto all'altezza di Piazza De Moena rallentavo per dare la precedenza ad un veicolo che procedeva lungo Via De Moena.
Improvvisamente la mia vettura ha preso velocità scivolando, senza possibilità di controllo, terminando la sua corsa contro la fontana. Sceso dall'auto per controllare i danni riportati sono caduto per terra: era impossibile stare in piedi: i cubetti di porfido con cui e' fatta la pavimentazione della strada si erano trasformati in una insidiosa lastra di ghiaccio.
Con mia sorpresa notavo che sulla strada non erano stati sparsi ne' sale ne' brecciolino, pratica che avevo notato nei giorni scorsi. L'auto ha riportato danni a causa dei quali e' stata ricoverata in una officina locale ed io per rientrare a casa ho dovuto noleggiare una auto sostitutiva. Rientrato a Bologna dopo un viaggio estenuante a causa del grande traffico, difficoltà che avrei evitato se aveste provveduto alla manutenzione della strada, ho contattato l'officina per avere notizie sulla mia auto ed ho saputo che oggi la mia non e' stata l'unica auto a slittare sul ghiaccio in quella strada ed a riportare danni per l'impatto contro la fontana. A quello che mi e' stato riportato e' intervenuta anche la Polizia Municipale a rilevare un incidente successivo al mio. Ho possibilità secondo voi di essere risarcito dall'amministrazione comunale di Moena (TN), proprietaria e responsabile della strada, della sua manutenzione e dei danni da essa cagionata, dei danni materiali subiti dalla mia auto e delle spese accessorie sostenute (noleggio e nuovo viaggio per ritirare l'auto riparata)?

Risposta

Partendo dalla normativa di riferimento, l'articolo 14, codice della strada, prescrive che:

"Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta".

L'inosservanza dei suddetti obblighi in capo all'ente proprietario della strada trova la sua sanzione nell'articolo 2051, codice civile, che ha, appunto, la funzione di imputare la responsabilità per il mancato controllo esclusivamente al soggetto istituzionale che si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa (custode e/o proprietario), onde scongiurare l'insorgenza di danni.
L'ente proprietario della strada, per liberarsi da tale responsabilità deve dimostrare che il fatto dannoso di è verificato a causa di mero "caso fortuito", in quanto caratterizzato da imprevedibilità e inevitabilità dell'evento dannoso.
In concreto, va verificata l'esigibilità o meno di un intervento dell'Ente proprietario nell'espletamento della custodia volto a rimuovere la situazione pericolosa o, almeno, a segnalarla nel lasso di tempo tra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso esclusivamente da caso fortuito.
Il caso fortuito non sussiste, però, quando risulti acclarata la circostanza che il custode poteva scegliere di attivarsi utilmente, al fine di prevenire, evitare o anche solo limitare l'insorgenza di una determinata situazione pericolosa/dannosa,
Infatti, il puntuale e diligente assolvimento dell'obbligo di vigilanza che grava sul custode, ente proprietario della strada, impone al medesimo di dover verificare se la strada, sia per il suo intrinseco dinamismo, che per l'eventuale influenza di agenti esterni, integri o meno le condizioni tali da poter effettivamente arrecare pregiudizio a terzi
La giurisprudenza ha affermato che il controllo continuativo delle condizioni dei beni demaniali rientra negli obblighi (istituzionali) di manutenzione ordinaria, dai quali l'ente proprietario non può esimersi.

Inoltre, qualora la situazione di pericolo si verifichi in una zona circoscritta all'interno del centro urbano, ciò che è accaduto nel caso oggetto del quesito, esclude che il bene abbia un'estensione tale da non consentire un'adeguata vigilanza da parte della Pubblica Amministrazione: in tali casi, appare necessaria, ed obbligatoria, da parte dell'Amministrazione una solerte rimozione di quella potenziale situazione di pericolo, soprattutto quando essa sia chiaramente e facilmente nota all'ente.
Da quanto detto, si ritiene, quindi, che sia possibile, senza difficoltà alcuna, da parte del danneggiato, richiedere all'ente proprietario della strada, tramite la propria compagnia assicurativa, il risarcimento dei danni patiti, a causa della situazione di pericolo che si è verificata sulla strada, per la presenza di ghiaccio, formatosi, evidentemente, a seguito di nevicata, in considerazione del fatto che non si è trattato di caso fortuito, essendo situazione assolutamente prevedibile, ed evitabile, e soprattutto, chiaramente nota all'ente proprietario stesso.

dott. MASSAVELLI Marco



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