Sanzionare ai sensi dell'articolo 158, comma 4 e contattare il proprietario del veicolo per avere informazioni sulle sue intenzioni, invitandolo a spostare il veicolo ricoverandolo in luogo privato. Eventualmente, ove non riusciste a fare spostare il veicolo e perdurasse il disinteresse del proprietario, oltre a poter reiterare la sanzione per ogni giorno di calendario (158/7), ove manchino parti essenziali per l'uso e la conservazione del veicolo (es. vetri rotti) potrete procedere alla rimozione del veicolo ai sensi del dm 460/99 per la determinazione dello stato di abbandono, rimozione che è altresì possibile trascorsi 60 giorni continuati di permanenza in divieto (articolo 2 del citato decreto). Ove fosse evidente il pericolo si può anche procedere subito alla rimozione ex articolo 159, comma 1 lettera c).
Giuseppe Carmagnini
dicembre 2008