E' vero che la finanziaria 2008 ha accorciato i termini di prescrizione a due anni?
La notizia diffusa dai
giornali a suo tempo è stata mal interpretata o forse peggio ancora
strumentalizzata. La prescrizione rimane a 5 o 10 anni a seconda della fase del
procedimento sanzionatorio o di riscossione coattiva. Nulla è mutato per ciò che
concerne l'articolo 209 del codice della strada e l'articolo 28 della legge 24
novembre 1981, n. 689, mentre qualcosa è cambiato per gli agenti incaricati dai
comuni di riscuotere le sanzioni derivanti da violazioni del codice della
strada, una volta divenute titolo esecutivo. La modifica va ad interessare
l'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
L'attività di riscossione non potrà aver seguito per quelle cartelle di
pagamento non notificate entro due anni dalla consegna del ruolo. Si tratta
delle cartelle che, alla data di acquisizione della quota maggioritaria delle
società di riscossione concessionarie del servizio nazionale da parte di
Riscossione S.p.a. (ora Equitalia Spa), non sono state notificate entro 2 anni
dalla consegna del ruolo.
Giuseppe Carmagnini
Ottobre 2008