Salve, è stata recapitata a mio padre un verbale a causa della circolazione del suo motociclo nella corsia o area di percorrenza riservata a mezzi pubblici, con mandata contestazione per non intralciare il servizio pubblico di trasporto. Il verbalizzante è un agente accertatore nominato con ordinanza sindacale (Roma) ho letto su vari forum che tale multa sia contestabile dal fatto che l'accertatore sia un ausiliario e che quindi non poteva fermare il motociclo per la contestazione immediata. Giusto?
Carissimo lettore, legga di seguito:
Corte di
Cassazione civile, seconda sezione, del 27 luglio 2007 n. 16777
da molto tempo si discute sulla validità delle multe emesse dagli ausiliari del
traffico, i così detti "vigilini", istituiti con la legge 15.5.1997 n. 127, più
comunemente nota come legge Bassanini bis. Con la sentenza in esame la corte di
cassazione ha finalmente messo fine alla diatriba affermando il principio
secondo cui le uniche multe che gli ausiliari sono competenti ad emettere, sono
quelle aventi ad oggetto la sosta dei veicoli e limitatamente alle aree oggetto
di concessione. Viceversa sono assolutamente incompetenti per le rilevazioni di
altre e diverse infrazioni. Il caso di specie riguarda un automobilista di roma
che, multato da un ausiliare del traffico per aver circolato su una corsia
preferenziale, promuoveva ricorso avverso il verbale innanzi al giudice di pace,
il quale, tuttavia, respingeva il ricorso; indi promuoveva ricorso per
cassazione.
Ripercorrendo la normativa susseguitasi nel tempo in materia, la suprema corte
ha ribadito che gli ausiliari sono legittimati all'esercizio di compiti di
prevenzione e accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in
via amministrativa, in quanto l'art. 17 comma 132 della legge n. 127/2007 deve
ritenersi norma di stretta interpretazione.
Secondo la cassazione, infatti, "...il legislatore, evidentemente proprio per
queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano
soltanto le "violazioni in materia di sosta" e "limitatamente alle aree oggetto
di concessione", poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo
scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non
ad evitare, il grave problema, del congestionamento della circolazione nei
centri abitati."
ne consegue che gli ausiliari del traffico, intanto sono legittimati ad
accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto
dette violazioni concernano le disposizioni materia di sosta. Laddove, invece,
le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la
circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento può essere
compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone,
ma non anche dagli ausiliari del
traffico, di cui alla l. N. 127 dal 1997, art. 17, comma 132. I giudici della
corte ricordano inoltre che agli ausiliari del traffico "può essere conferita
anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente
dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta,
oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila negli spazi
riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli ".
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Corte di Cassazione civile, seconda sezione, del 27 luglio 2007 n. 16777 svolgimento del processo - motivi della decisione
con atto
notificato il 13.9.2005, b.d. ricorre per la cassazione della sentenza del
giudice di pace di roma del 17.5.2005, che aveva respinto il suo ricorso avverso
il verbale di contestazione della violazione dell'art. 7 c.d.s., comma 1 (per
aver circolato nella corsia di percorrenza riservata ai mezzi pubblici),
respingendo il motivo di opposizione che contestava la legittimità
dell'accertamento in quanto eseguito da un ausiliare del traffico, al di fuori
delle sue specifiche competenze.
L'intimato comune di roma ha depositato controricorso. Attivata procedura ex
art. 375 cod. Proc. Civ., gli atti sono stati trasmessi al procuratore generale,
che ha concluso per la trattazione del
ricorso in camera di consiglio e per il suo rigetto per manifesta infondatezza.
Parte ricorrente ha depositato memoria. Con un unico motivo, il ricorso denunzia
violazione e falsa applicazione dei combinato disposto dalla l. 15 maggio 1997,
n. 127, art. 17, comma 132, e l. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, censurando
la sentenza impugnata per non avere accolto il motivo di opposizione che
denunciava l'illegittimità del verbale di accertamento della violazione per
incompetenza assoluta dell'agente accertatore, tenuto conto che ai sensi di
legge, l'ausiliare può essere delegato dal sindaco unicamente a segnalare le
violazioni in materia di sosta. Diversamente da quanto ritenuto dal procuratore
generale, il ricorso è fondato. La l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma
132, ha stabilito che "i comuni possono, con provvedimento del sindaco,
conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di
sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi,
limitatamente alle aree oggetto in concessione".
Al comma 133,
poi, il medesimo art. 17, dispone che "le funzioni di cui al comma 132, sono
conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto
pubblico di persone nelle forme previste dalla l. 8 giugno 1990, n. 142, artt.
22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite,
con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le l'unzioni di
prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sul se corsie
riservate al trasporto pubblico, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
art. 6, comma 4, lettera c)".
La l. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito
che "la l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133, si interpretano nel
senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle
violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lettera e), e successive
modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e
sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt.
2699 e 2700 cod. Civ." (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito
che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'art. 2700 cod. Civ., sono
svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo
accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle
categorie indicate dalla citata l. N. 127 de 1997, art. 17, commi 132 e 133"
(comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale " può essere conferita
anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti,
rispettivamente, dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 358, lettere b) e c) e
comma 2, lettera d)" (comma 3). Il legislatore, con le norme sopra richiamate,
ha stabilito che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere
svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da
parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in
considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e
parcheggi", specie nei centri urbani (corte cost., ord. N. 57 del 2001).
Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) Ha
impresso ai verbali redatti dal succitato personale l'efficacia probatoria di
cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.. L'art. 17. Comma 132, cit., tenuto conto della
rilevanza della funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei
all'apparato della pubblica amministrazione e non compresi nel novero di quelli
ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12, c.d.s.), sono legittimati
all'esercizio di compiti di prevenzione ed
accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via
amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (in tal senso,
v. Cass., 7 aprile 2005, n. 7336). Il legislatore, evidentemente proprio per
queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano
soltanto le "violazioni in materia di sosta" e "limitatamente alle aree oggetto
di concessione", poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo
scopo di garantire la
funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave
problema, del congestionamento della circolazione nei centri abitati. In tal
senso, è significativo che al personale in esame "può essere conferita anche la
competenza a disporre la rimozione dei veicoli", ma esclusivamente nei casi
previsti dall'art. 158, comma 2, lett. B), c), e d) (art. 68, comma 3, cit.),
ovvero "dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in
sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta", "in seconda fila", "negli
spazi riservati allo stazionamento e alla fermata" dei veicoli.
Ne consegue che gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni materia di sosta (cass. N. 18186 del 2006). Laddove le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla legge n. 127 dal 1997, art. 17, comma 132. Nel caso di specie, unitamente alle considerazioni che precedono, va inoltre osservato che l'amministrazione opposta non ha fornito alcuna prova che la violazione sia stata accertata da soggetto specificamente abilitato, limitandosi il verbale alla mera qualificazione dell'operante come" ausiliario del traffico". Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata. Peraltro, non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, emergendo dagli atti che la violazione di divieti posti da codice della strada non relativi alla sosta è stata accertata da un soggetto non legittimato a dello accertamento ai sensi della l. N. 127 del 1997, art. 17, comma 132, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento della opposizione e la condanna del comune di roma al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.
P.Q.M..
accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione
opposto; condanna il comune di Roma al pagamento delle spese di lite, che
liquida, per il primo grado, in euro 700, di cui euro 600,00 per onorari e, per
il grado di legittimità, in euro 500,00 di cui euro 400,00 per onorari, oltre
accessori.
Ezio Bassani
settembre 08