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Mancata comunicazione dei dati personali per decurtazione punti

Punti patente

Domanda

Ho ricevuto una multa per eccesso di velocità (67km), quando il limite era 50km, di 169 euro. Io sono la proprietaria e conducevo io stessa l'auto al momento della violazione. Decido di pagare ed ho ricevuto un altro verbale per mancata comunicazione dati del conducente pensando appunto che fosse automatica la decurtazione punti patente. Cosa devo fare?


Risposta

Purtroppo nulla, se non pagare la sanzione comminata a norma dell'articolo 126bis, comma 2, codice della strada.
Non è nemmeno possibile proporre opposizione avverso il secondo verbale, perché, oggettivamente ed onestamente, non vi sarebbe nessuna possibilità di vittoria.
L'articolo 126bis, comma 2, codice della strada, prescrive:
La comunicazione (relativa alla decurtazione dei punti, ndr) deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 263 a euro 1.050.
Sul primo verbale notificato, quello relativo alla violazione dell'articolo 142, codice della strada, viene indicato, dall'organo di polizia procedente, l'obbligo, per il proprietario del veicolo, destinatario dell'atto, di comunicare entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 126bis, comma 2.
L'obbligo di comunicare i dati personali e della patente del conducente sussiste, ovviamente, anche nel caso in cui conducente sia il medesimo proprietario del veicolo: infatti, in assenza di comunicazione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 27/2005, non è più possibile decurtare i punti dalla patente del proprietario del veicolo (per ovvi motivi di violazione del principio di uguaglianza, tra proprietari patentati e proprietari non patentati); inoltre, non è automatico, e non è giuridicamente possibile, in quanto situazione non accertata, dedurre, da parte dell'organo di polizia procedente, per i motivi appena detti, che, in assenza di comunicazione, il trasgressore coincida con il medesimo proprietario del veicolo, anche nel caso in cui abbia pagato la sanzione.
Per cui, in assenza di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo, è stata legittimamente applicata la relativa sanzione prevista dal comma 2, dell'articolo 126bis, c.d.s.

Dott. MASSAVELLI Marco




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