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E' possibile revocare la patente rilasciata da uno Stato estero

Punti patente

Domanda

Sono italiano, residente in svizzera e con patente rilasciata dalle autorità svizzere, non dall'Italia.
Recentemente in Italia ho commesso una infrazione (art.179 CdS) per cui la ps mi ha trattenuto la patente e fermato il veicolo (in Italia) per 3 mesi; ora mi e' stata inviata una ordinanza della prefettura di Novara che mi comunica la revoca della patente... premesso che io ho riconosciuto subito il torto, come possono revocare un documento che non e' stato emesso da un'Autorità italiana? ripeto, la patente e' stata emessa in svizzera. Grazie


Risposta

Non è possibile revocare la patente rilasciata da uno Stato estero ma solo sospendere il diritto di guidare nel territorio di uno Stato. Questo è il motivo per il quale, ad esempio, a chi circola durante il periodo di sospensione del diritto di guidare per il raggiungimento dei 20 punti in quanto titolare di patente rilasciata all'estero si applicano le sanzioni previste dall'articolo 218 (sanzione pecuniaria e fermo del veicolo) ma non la revoca della patente e in luogo di questa si applica una ulteriore
interdizione alla guida in Italia per 4 anni.
Ai sensi della convenzione di Vienna del 1968 (art. 42) Art. 42 Sospensione della validità delle patenti di guida
1. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono ritirare ad un conducente che commetta sul loro territorio un'infrazione che comporti il ritiro della patente di guida in virtù della loro legislazione, il diritto di usare sul loro territorio la patente di guida, nazionale o internazionale, di cui è titolare. In simile caso, l'autorità competente della Parte contraente o della parte sostitutiva che ha ritirato il diritto di usare la patente potrà:
a) farsi consegnare la patente e conservarla fino alla scadenza del periodo durante il quale è ritirato il diritto di usare la patente o finché il conducente lasci il suo territorio, se tale partenza ha luogo prima della scadenza di tale periodo;
b) avvisare del ritiro del diritto di usare la patente l'autorità che ha rilasciato o a nome della quale è stata rilasciata la patente;
c) se si tratta di una patente internazionale, apporre sull'apposito spazio la menzione che la patente
non è più valida nel suo territorio;
d) nel caso in cui essa non abbia applicato la procedura prevista al comma a) del presente paragrafo, completare la comunicazione menzionata al comma b) chiedendo all'autorità che ha rilasciato la patente o a nome della quale è stata rilasciata la patente, di avvisare l'interessato della decisione presa nei suoi confronti.
2. Le Parti contraenti faranno in modo di far notificare agli interessati le decisioni che saranno state comunicate loro conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 comma d) del presente articolo.
3. Nulla nella presente Convenzione dovrà essere interpretato come un'interdizione alle Parti contraenti o ad una delle loro parti costitutive di impedire ad un conducente titolare di una patente di guida, nazionale o internazionale, di guidare se è evidente o provato che il suo stato non gli consente di guidare con sicurezza o se il diritto di guidare gli è stato ritirato nello Stato in cui ha la sua residenza abituale.



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