Mi è stata ritirata la patente in Germania
per guida in stato d'ebbrezza. La polizia tedesca mi ha detto che mi
invierà la patente in Italia in due settimane. Da quel momento la
sospensione vale solo per la Germania o è in vigore anche in Italia?se fosse
in vigore anche in
Italia si applicherebbe la legge tedesca o quella italiana? Grazie
In verità la patente dovrebbe essere restituita al commento in cui uno esce dal territorio dove è stata ritirata/sospesa. Secondo la convenzione di Vienna, "1. Le parti contraenti o le loro parti costitutive possono ritirare ad un conducente che commetta sul loro territorio un’infrazione che comporti il ritiro della patente di guida in virtù della loro legislazione, il diritto di usare sul loro territorio la patente di guida, nazionale o internazionale, di cui è titolare. In simile caso, l’autorità competente della parte contraente o della parte sostitutiva che ha ritirato i ldiritto di usare la patente potrà:
a) farsi consegnare la patente e conservarla fino alla scadenza
del
periodo durante il quale è ritirato il diritto di usare la patente o finché il
conducente lasci il suo territorio, se tale partenza ha luogo prima della
scadenza di tale periodo;
b) avvisare del ritiro del diritto di usare la patente l’autorità che ha rilasciato o a nome della quale è stata rilasciata la patente;
c) se si tratta di una patente internazionale, apporre
sull’apposito
spazio la menzione che la patente non è più valida nel suo territorio;
d) nel caso in cui essa non abbia applicato la procedura prevista al comma a) del presente paragrafo, completare la comunicazione menzionata al comma b) chiedendo all’autorità che ha rilasciato la patente o a nome della quale è stata rilasciata la patente, di avvisare l’interessato della decisione presa nei suoi confronti.
2. Le parti
contraenti faranno in modo di far notificare agli interessatile decisioni che
saranno state comunicate loro conformemente alla procedura prevista al paragrafo
1 comma d) del presente articolo." al momento non mi risultano applicati
provvedimenti estraterritoriali, salva l'ipotesi che possa disporsi nei suoi
confronti la revisioni incommissione medica locale, trattandosi di provvedimento
non sanzionatorio basato sul semplice sospetto della perdita dei requisiti
psicofisici.
Giuseppe Carmagnini
febbraio 2009