Gentili signori, ho scoperto da poco che per rinnovare una patente scaduta da più di tre anni c'è la possibilità che la motorizzazione provinciale chieda di effettuare la revisione della patente, a seconda dei casi. Premesso che la persona in questione non ha punti in meno sulla patente, e che non ha guidato perché non era Italia, vi chiedo, quali sono i criteri in base al quale si decide in un caso piuttosto che altro di fare la revisione della patente? E poi per iniziare la pratica di rinnovo devo seguire l'iter normale (visita medica) e sperare che la motorizzazione non mi chieda la revisione? Quali sono i tempi previsti ? In attesa di un vostro riscontro  vi porgo distinti saluti 

Non esistono disposizioni in merito ai tempi entro i quali la patente può essere rinnovata, intendendosi così che il rinnovo può essere richiesto anche dopo un lungo periodo dopo la scadenza del titolo, come nel caso da Lei prospettato. L'unica criticità potrebbe essere costituita dalla discrezionalità che il DTT può esercitare in qualsiasi momento, ai sensi dell'articolo 128, comma   1 del Codice della strada, disponendo la revisione della patente – la prassi, da quello che si conosce a livello locale, è questa, ma è anche vero che la prassi non costituisce diritto positivo. Si è del parere che, anche in tale evenienza per altro solo ipotizzabile, il provvedimento possa ritenersi impugnabile al TAR in quanto probabilmente carente nei presupposti, non potendosi escludere che il titolare della patente abbia continuato a guidare anche dopo la scadenza, seppure in violazione dell'articolo 126 del Codice della strada, né esistendo un parametro univoco tale da far ritenere la perdita dell'idoneità alla guida dopo un certo periodo. Si pensi a coloro che rinnovano la patente senza mai guidare. In conformità alla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, 16 ottobre 2003, n. 4800; T.A.R. Lazio Latina, 18 dicembre 2003, n. 1292; T.A.R. Veneto, sez. III, 18 marzo 2002, n. 1106), l'atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida, pur avendo natura altamente discrezionale, presentandosi come espressione di un potere cautelare esercitato a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, deve comunque essere correlato alla presenza di elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l'idoneità tecnica del conducente alla guida. Pertanto, la risposta alla Sua domanda è che il titolare potrà richiedere normalmente il rinnovo e, salvo risulti la carenza dei requisiti psico-fisici, deve ottenere la convalida del titolo abilitativo, in assenza di disposizioni contrarie, salva la facoltà per il DTT di disporre la revisione della patente ai sensi dell'articolo 128, anche se, come detto, pare una previsione abbastanza discutibile e comunque impugnabile.

La sentenza citata la potrà trovare al seguente link http://www.vigileamico.it/sentenze/sentenza_revisione_patente.pdf

Giuseppe Carmagnini

ottobre 08